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giurisprudenza

Sulla raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c. (Cass., Sez. VI, Ord., 12 dicembre 2018, n. 32201)

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione concentra la propria attenzione sulla raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c.
Ai sensi di tale articolo, se non è possibile eseguire la consegna del plico per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., l’ufficiale giudiziario deve depositare copia del plico nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, deve affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e deve dare a quest’ultimo notizia del deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
A proposito di questa raccomandata, la Cassazione ribadisce che la medesima non segue le normative e le disposizioni rigide della Legge 890/1982 in tema di notifica a mezzo del servizio postale.
Tale raccomandata, che ha il solo scopo di dare notizia del deposito dell’atto nella casa comunale, segue le più semplici disposizioni relative alla raccomandata.
E’ quindi sufficiente che tale raccomandata sia solo inviata e non occorre che nell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale e non occorre neppure che detto avviso contenga tutte le annotazioni prescritte in caso di notifica effettuata a mezzo del servizio postale.
Da tale avviso dovrà però risultare il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso.

A cura di Silvia Ammannati