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giurisprudenza

Sulla responsabilità dell’avvocato che fa scadere i termini per proporre appello (Cass., Sez. II, 13 maggio 2011, n. 10686)

E' gravemente negligente l'avvocato che lascia scadere il termine per impugnare la sentenza di primo grado sfavorevole ai propri assistiti, facendo incautamente affidamento su un accordo transattivo non concluso.
Nel caso di specie gli attori, soccombenti in primo grado, avevano incaricato un avvocato di proporre l'impugnazione della sentenza e un altro difensore di curare al contempo trattative, onde addivenire al componimento della controversia.
La Corte ha ritenuto responsabile per negligenza professionale il legale incaricato di proporre il gravame che, sulla base di mere informazioni ricevute dai propri clienti, e consapevole della trattativa in corso, non aveva impugnato nel termine la sentenza, senza accertarsi se le parti in lite avessero concluso in forma scritta l' accordo transattivo.
Pertanto, si ravvisa la negligenza del professionista per non aver seguito con la dovuta attenzione lo stato di avanzamento delle trattative, posto che soltanto il perfezionamento dell'accordo, del quale con superficialità non si era accertato, avrebbe potuto evitare la proposizione dell'appello, così pregiudicando irrimediabilmente le ragioni dei propri assistiti.

A cura di Elena Parrini