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giurisprudenza

Sulla responsabilità solidale per il pagamento dei difensori (Cass., Sez. VI, Ord., 9 febbraio 2021, n. 3052)

Il caso oggetto dell’ordinanza in commento è quello di un avvocato il quale sostiene che l’obbligo solidale di pagare le competenze professionali, in caso di definizione della lite con transazione, gravi su tutte le parti che hanno aderito alla transazione stessa, ancorché non siano parti del giudizio presupposto.
Di contrario avviso la Suprema Corte.
Viene in considerazione al riguardo l’art. 68 L.P., ratione temporis applicabile al caso in questione, il quale dispone che quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati e i procuratori, che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni, fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.
La Cassazione afferma che l’art. 68 L.P. è una norma di stretta interpretazione che deroga al principio per cui il contratto professionale vincola solo i contraenti.
Come ha precisato la Corte Costituzionale (sent. 132/1974) l’aspettativa del difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza deve ricevere tutela anche nel caso in cui le parti interrompano la lite. La transazione deve infatti normalmente coprire tutta l’area della controversia e quindi deve comprendere anche il regolamento delle competenze spettanti ai difensori.
La norma è quindi volta ad evitare che le parti processuali possano sottrarsi al pagamento ricorrendo alla transazione e così impedendo la liquidazione giudiziale delle spese.
Alla luce della suddetta ratio legis, la solidarietà – afferma la Corte – può tuttavia operare solo riguardo alle parti processuali, poiché, se da un lato, il cliente è già tenuto al pagamento in forza del contratto professionale, per altro verso, solo la controparte può essere condannata a pagare il difensore dell’altra in caso di distrazione e ha la facoltà di stipulare la transazione con effetti estintivi del giudizio, non anche coloro che abbiano semplicemente aderito alla transazione.
Il terzo che non abbia assunto la qualità di parte processuale non può incidere sulle sorti del giudizio e non è tenuto in nessun caso al pagamento delle spese.

A cura di Silvia Ammannati