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giurisprudenza

Sulla ripetibilità dalla parte vincitrice nei confronti del soccombente del rimborso di spese di lite non ancora effettuate all’atto del pagamento o comunque non liquidate dal Giudice (Cass., Sez. III, 20 giugno 2011, n. 13482)

Nella sentenza che di seguito pubblichiamo, la Suprema Corte si esprime in merito alla questione di legittimità della pretesa della parte vincitrice di ripetere, nei confronti della parte soccombente, il rimborso di spese di lite non ancora effettuate all'atto del pagamento o comunque non liquidate dal Giudice e più precisamente se è legittima la pretesa della parte vincitrice di ripetere, nei confronti della parte soccombente, il rimborso di spese di lite relative alle seguenti prestazioni professionali: sessione cliente, corrispondenza informativa.
Afferma la Cassazione che in ragione del mutamento del testo normativo di riferimento, deve affermarsi che gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie "consultazioni con il cliente" e "corrispondenza informativa con il cliente" sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente ed in relazione alla sentenza definitiva.
Il principio generale della tariffa, riferito espressamente agli onorari ma facilmente estensibile anche ai diritti, è infatti espresso nell'art. 5, comma 6, del testo normativo premesso alla tariffa, a mente del quale "la liquidazione … deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva": ed è evidente che "decisione" è, a maggior ragione, anche la sentenza definitiva.

                                                                                         A cura di Sara Fabbiani