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giurisprudenza

Sulla soggezione ad Irap del professionista in caso di organizzazione minimale (Cass., Sez. Trib., 19 settembre 2011 n. 19688)

Con la sentenza in esame, la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha statuito il principio secondo il quale i liberi professionisti sono soggetti all'Imposta regionale sulle attività produttive anche nel caso in cui la loro organizzazione sia di modesta entità.

Nella fattispecie l’Ufficio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la quale era stata accolta la pretesa di alcuni contribuenti circa il rimborso dell’Irap per le rispettive libere professioni di ragioniere economista d’azienda, ragioniere commercialista e avvocato. 

In particolare, nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha riesaminato il concetto giurisprudenziale di autonoma organizzazione, sancendo che un professionista, che non sia dipendente o collaboratore, è soggetto al prelievo fiscale anche se la sua struttura è minimale. 

Pertanto alla luce di detta pronuncia, va osservato che in tema di Irap l’applicazione dell’imposta è esclusa soltanto qualora l’attività esercitata non sia autonomamente organizzata.

Si ricorda, infatti, che, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione e si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

A cura di Elisa Martorana

Allegato:
19688-2011