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giurisprudenza

Sull’annullabilità delle prove di esame di avvocato in caso di riproduzione fedele di una consistente porzione di testo non ammesso a consultazione (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 23 febbraio 2011, n. 1047)

Qualora la commissione, durante la correzione delle prove scritte relative all’esame di avvocato, riscontri la sostanziale sovrapponibilità di un elaborato a pubblicazioni non ammesse in sede di esame, deve ragionevolmente ritenere che l’elaborato sia stato redatto in violazione delle regole di comportamento fissate dalla legge a garanzia della correttezza degli esami e a tutela della par condicio dei concorrenti.

Con queste argomentazioni, il Tar Campania ha rigettato il ricorso proposto da un candidato contro la propria mancata ammissione alle prove orali: secondo il ricorrente, il provvedimento sarebbe stato illegittimo, in quanto la commissione non avrebbe sufficientemente dato conto delle ragioni dell’esclusione; in secondo luogo, le parti dell’elaborato tacciate di plagio sarebbero state tratte da massime giurisprudenziali contenute nel codice annotato con la giurisprudenza, dunque utilizzabili durante lo svolgimento della prova; infine, lamentava il ricorrente, la commissione avrebbe impiegato un tempo troppo esigue per la correzione degli elaborati.
Il giudice amministrativo ha dichiarato infondate tutte le censure: circa il difetto di motivazione, si deve ritenere sufficientemente motivato il provvedimento di esclusione che abbia indicato, come nel caso di specie, il testo (non ammesso in sede di esame) dal quale l’elaborato è stato copiato; peraltro, il giudizio espresso al riguardo dalla commissione attiene alla sfera valutativa del merito amministrativo, sottratta quindi al sindacato di legittimità.
Quanto al secondo motivo di gravame, il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’affermazione secondo cui, nella redazione dell’elaborato, avrebbe utilizzato massime presenti nei codici ammessi all’esame: rileva, piuttosto, in senso contrario la circostanza che l’elaborato sia apparso mutuato non dalla massima di una sentenza, ma dalla sua motivazione, così ponendosi in contrasto con la regola secondo cui, in sede di esame, la giurisprudenza può essere consultata in forma di sole massime riportate nei codici commentati.
Circa il profilo di illegittimità relativo all’esiguità dei tempi di correzione, il giudice amministrativo ha affermato che essi non sono sindacabili in sede di legittimità: infatti, secondo un consolidato orientamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182), non è possibile stabilire, con un calcolo presuntivo, quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio in questione abbia in concreto riguardato il giudizio del singolo candidato contestato.

A cura di dott. Andrea De Capua