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giurisprudenza

Sulle notifiche all’imputato detenuto e sui vizi dall’effettuazione della notifica in luogo diverso da quello di detenzione, nel caso in cui lo stesso abbia dichiarato o eletto domicilio (Cass., Sez. Un. Pen., 22 aprile 2020, n. 12778)

In tema di notifiche all’imputato detenuto le Sezioni Unite della Suprema Corte affermano il principio di diritto in forza del quale le stesse devono essere eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità espressamente previste dall’art. 156, co. 1 c.p.p., mediante consegna di copia alla persona. Nel caso in cui poi il detenuto abbia eletto ovvero dichiarato domicilio altrove, la notifica ivi effettuata non perfeziona l’ipotesi di una nullità assoluta, ma dà luogo ad una nullità a regime intermedio e come tale sanabile ex art. 184 c.p.p.. Nell’effettuare una precisa disamina del procedimento notificatorio, le Sezioni Unite ne individuano due livelli: la notifica a mani proprie del destinatario che, in qualsiasi luogo sia effettuata, prevale anche nel caso in cui l’imputato abbia eletto o dichiarato un domicilio diverso dal luogo il cui la notifica è stata in concreto consegnata nelle mani del destinatario, e la notifica presso un luogo indicato dallo stesso imputato. Tuttavia per eleggere o dichiarare domicilio l’art. 161 c.p.p. prevede espressamente la condizione negativa per la quale l’imputato non deve essere “detenuto o internato”. I Giudici di Legittimità ritengono dunque che durante la detenzione, l’unico modello notificatorio previsto sia quello della consegna alla persona, che risponde pienamente all’esigenza di portare a conoscenza del detenuto gli atti processuali al fine di garantirgli il pieno esercizio del proprio diritto di difesa. Ove poi vi sia un’elezione o dichiarazione di domicilio, per il detenuto si configurano due potenziali modelli notificatori: quello legale previsto dall’art. 156 c.p.p. e quello derivante dalla stessa volontà della parte, ossia quello previsto dall’art. 161 c.p.p., comma 4, che subisce una sorta di sospensione dovuta proprio allo stato detentivo, per riespandersi al momento in cui cessa tale ultimo stato, riacquistando la propria validità ed efficacia. Alla luce di ciò, se da un lato è vero che fra i due modelli notificatori prevale quello legale, è altrettanto indubbio per la Suprema Corte che, ove la notifica sia erroneamente eseguita presso il domicilio eletto o dichiarato dal detenuto è del tutto improprio ipotizzare l’inesistenza della notifica stessa. Infatti la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. Di conseguenza, se la notificazione della citazione avviene in modo viziato o adottando un modello diverso da quello prescritto, comunque idoneo a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, si verte in un caso di nullità a regime intermedio, rilevabile nel termine di cui all’art. 180 c.p.p. e sanabile a norma dell’art. 184 c.p.p., comma 1 c.p.p. quando la parte compaia o rinunci a comparire. Nel caso di specie, nonostante lo stato di detenzione dell’imputato per i fatti oggetto di procedimento, il decreto di giudizio immediato veniva notificato al domicilio dal medesimo eletto presso il proprio difensore, anziché a mani presso il luogo di detenzione ex art. 156 c.p.p.. Tuttavia, la nullità verificatasi veniva sanata dal comportamento concludente dell’imputato e del suo difensore di fiducia, i quali avevano regolarmente partecipato alla prima come alle successive udienze, senza nulla eccepire a riguardo e sollevando solo in occasione dell’ultima udienza, dopo quasi due anni di dibattimento e dai nuovi difensori, l’eccezione di nullità. La Suprema Corte ritiene dunque che, avendo la notificazione, benchè eseguita con un modello difforme da quello previsto dall’art. 156 c.p.p., raggiunto il suo scopo, e nulla avendo l’imputato eccepito alla prima occasione utile, la nullità venutasi a creare, rientrante nel novero delle nullità a regime intermedio, doveva ritenersi pienamente sanata ex art. 184 c.p.p. in quanto non tempestivamente dedotta.

 

 

A cura di Elena Borsotti