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giurisprudenza

Sull’onere dell’appellante di produrre o ripristinare in appello (se già prodotti in primo grado) i documenti sui quali si fonda il suo gravame o comunque attivarsi per sottoporre gli stessi all’esame del giudice d’appello (Cass., Sez. II, Ord., 21 giugno 2019, n. 16786)

Nell’ ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione ribadisce che l’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle proprie censure, essendo l’appello una “revisio” fondata sulla denuncia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, individuati ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
Ne consegue che è onere dell’appellante produrre o ripristinare in appello (se già prodotti in primo grado) i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi perché questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello.
In virtù del principio dispositivo delle prove, continua la Suprema Corte, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti si presume espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti.
Ne deriva che è onere della parte dedurre l’incolpevole mancanza.
Il giudice infatti è tenuto ad ordinare la ricerca o a disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l’involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione.

A cura di Silvia Ammannati