Nella sentenza in commento viene affrontato il tema della ultrattività del mandato alle liti.
Richiamando la sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la Seconda Sezione ribadisce che la morte della parte costituita a mezzo di procuratore – morte da quest’ultimo non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti – comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte che, deceduta, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita.
A cura di Silvia Ammannati