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giurisprudenza

Sussiste la responsabilità dell’avvocato se le conseguenze dannose potevano essere evitate o anche semplicemente ridimensionate dalla sua attività (Cass., Sez. III, Ord., 6 novembre 2020, n. 24956)

L’ordinanza in esame, in materia di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto arrivare un vantaggio al cliente, ribadisce l’applicabilità della regola del “più probabile che non” sia all’accertamento del nesso di causalità fra omissione ed evento dannoso sia all’accertamento del nesso tra evento dannoso e conseguenze risarcibili.

Nel caso di specie, l’avvocato ha omesso di avvisare il cliente dell’esito del giudizio di primo grado precludendo a questi di proporre appello avverso la sentenza di condanna. Il giudice di primo grado aveva escluso la responsabilità dell’avvocato ma la corte territoriale aveva condannato l’avvocato al risarcimento del danno a favore del cliente affermando che, “secondo un serio ed apprezzabile criterio probabilistico del caso concreto”, il giudizio di appello avrebbe potuto determinare un ridimensionamento delle pretese risarcitorie o comunque avrebbe consentito al cliente di formulare una transazione con conseguenze meno gravose rispetto a quanto verificatosi con l’esatto adempimento della sentenza di condanna ormai passata in giudicato.

A cura di Fabio Marongiu