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giurisprudenza

Avvocato che deposita atti troppo lunghi rischia di pagarne le conseguenze in sede di spese di lite (Trib. Milano, Sez. IX, Ord., 1 ottobre 2013)

L’ordinanza in commento è conforme alla recente giurisprudenza di legittimità secondo cui gli atti processuali devono essere redatti in base ai criteri della sinteticità e della chiarezza (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 11199/2012; Cass. Civ., sez. VI, n. 23836/13). Dovrebbe, quindi, essere cura del legale evitare, ad esempio, di trascrivere integralmente atti già redatti o documenti precedentemente prodotti.
Inoltre, il Tribunale di Milano ha precisato come il dovere di sinteticità degli atti non sia un semplice principio di origine giurisprudenziale, ma costituisca un canone che ha già trovato applicazione sia nel nuovo processo amministrativo che in alcune codificazioni europee (cfr. art 3 del Codice del Processo Amministrativo). Sotto un profilo pratico, sempre a detta del Tribunale meneghino, la violazione del c.d. principio di sinteticità potrebbe poi avere delle conseguenze dirette al momento della liquidazione delle spese processuali. Più precisamente, “… la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali, ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l’obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio … tale tema va ricondotto per alcuni all’art 116 c.p.c., ovvero ex art. 88 c.p.c., mentre per altri al giudizio ex artt. 91, 92 c.p.c.; si reputa preferibile quest’ultimo indirizzo”(cfr. in senso conforme Cass. Civ., sez. II, n. 11199/2012).

                                                                                                                  a cura di Marco Ferrero