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giurisprudenza

L’avvocato può sostituire un collega senza delega scritta (Tribunale Milano, Ord., Sez. IX, 18 aprile 2013)

A mezzo dell’ordinanza in commento trova concreta attuazione la disposizione di cui all’art. 14, comma 2, della Legge 274/2012 inerente la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.
In tale ordinanza infatti il giudice istruttore stabilisce espressamente che “in base all’art. 14 legge 31 dicembre 2012 n. 274, il difensore può sostituire un collega in assenza di delega scritta, oggi necessaria solo per il praticante abilitato. Trattasi di norma immediatamente applicabile ai processi pendenti”.
 
a cura di Silvia Ammannati