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giurisprudenza

Il Tribunale di Milano statuisce la nullità di una costituzione nel processo telematico (Tribunale di Milano, Sez. Lav., 8 febbraio 2013).

La sentenza esaminata interviene in tema di processo avviato in via telematica. Nel caso di specie, il lavoratore, a mezzo del proprio procuratore, aveva depositato ricorso in via telematica, non inserendo i propri allegati nel fascicolo di parte telematico. Tale vizio del contraddittorio veniva sollevato nella memoria di costituzione del datore di lavoro convenuto. Non era stato infatti possibile da parte della cancelleria, né da parte del Giudice designato, inviare a al difensore datoriale i documenti nel formato telematico. Il Giudice del Lavoro di Milano, richiamando l’art. 76 disp.att. c.p.c., nonché la norma di cui all’art. 744 c.p.c., statuiva che anche nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, la cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere lo strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il difensore della parte non sia ancora costituito. Rilevata, perciò, una patente violazione del principio del contraddittorio, addebitabile ad un vizio del sistema informatico, il Tribunale dichiarava la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente e di ogni altro successivo atto del presente procedimento, con la conseguente sanzione dell'improcedibilità dell’azione, conseguendo a detta nullità una lesione dei diritti della controparte.

a cura di Matteo Cavallini

Allegato:
Trib. Milano