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giurisprudenza

Sulla natura dell’obbligo informativo del professionista nei confronti del cliente (Trib. Verona, Sez. III, 28 maggio 2013)

Il Tribunale ordinario – con la sentenza in epigrafe – ha richiamato un importante orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità per colpa professionale, laddove ha dovuto affrontare la delicata questione, che si pone, qualora il cliente non raggiunga il risultato cui mirava attraverso l'opera del professionista e attribuisca al medesimo la responsabilità dell'insuccesso o vi siano contestazioni sui limiti dell'incarico del professionista. E' onere del professionista dimostrare i termini dell'accordo raggiunto con il cliente e il prodotto dell'attività consultiva svolta in favore dello stesso, poiché egli è chiamato a fornire la prova di avere colto tutti gli aspetti necessari a fornire una corretta ed esaustiva consulenza e, attraverso le informazioni assunte nel corso di essa dal cliente, una piena e utile assistenza a quest'ultimo. Qualora, poi, la scelta difensiva sia stata suggerita dal cliente e accettata dall'avvocato – anche se si voglia escludere la sussistenza di un dovere di autonomia del secondo nei confronti del primo – rimane ferma la natura di obbligazione di risultato dell'obbligo informativo che grava sul professionista, poichè questi ha comunque l'onere di dimostrare in quali termini abbia svolto la propria attività consultiva e sulla base di quali informazioni sia maturato il diverso orientamento dell'assistito.

a cura di Guendalina Guttadauro