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giurisprudenza

Un ricorso in Cassazione incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma è inammissibile (Cass. Civ., Sez. VI, Ord., 10 marzo 2021, n. 6546)

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile ex art. 366, n. 3, 4 e 6 c.p.c., il ricorso sottoposto alla sua valutazione perché privo della necessaria “coerenza di contenuti e chiarezza di forma (…) imprescindibile presupposto perché un ricorso possa essere esaminato e deciso”.

Nell’illustrare il contenuto del ricorso, la Corte ha rilevato che esso “a) tace circostanze rilevanti, e cioè le ragioni poste a fondamento della domanda principale, della chiamata in causa, dei motivi di ricorso per cassazione; b) contiene riferimenti a fatti o circostanze processuali inesplicati; c) affastella in unico motivo plurime censure”.

La Suprema Corte ha colto l’occasione per ricordare, in primo luogo, che “il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito: (a) quale sia stata la decisione di merito; (b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito; (c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa”.

Poi, per giungere alla decisione di inammissibilità del ricorso, la Corte ha sancito che “un ricorso per cassazione può dirsi che assolva correttamente l’onere imposto dall’art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c., quando esponga in ordine cronologico ed in modo chiaro i fatti di causa: e dunque, in casi come quello di specie, indichi chiaramente e sinteticamente quali furono le ragioni poste a fondamento della domanda principale; quali le ragioni poste a fondamento della chiamata in causa; quali le ragioni della sussistenza dell’interesse a ricorrere. Il ricorso oggi in esame, per contro, appare incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma”.

A cura di Giulio Carano