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giurisprudenza

Vademecum dei doveri deontologici che gravano sull’Avvocato nei rapporti con i mezzi di informazione e verso gli altri Colleghi (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2021, n. 5420)

Il presente giudizio di Cassazione nasce da un procedimento disciplinare a carico di un Avvocato a cui il COA competente, prima, ed il CNF, poi, avevano comminato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per quattro mesi per violazione degli artt. 18, 19 e 22 del Codice Deontologico, per essere venuta meno, nei rapporti con la stampa, ai criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste nel rispetto dei doveri di segretezza e riservatezza, nonché per aver posto in essere condotte vietate per l’acquisizione della clientela, infine per non aver mantenuto nei confronti di colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

Nel merito al professionista erano state contestate e ritenute provate le seguenti condotte:

– aver rilasciato interviste relative al contenuto dei processi seguiti come difensore;

– l’essere comparsa in trasmissioni televisive con sembianze alterate, interpretando ruoli in processi inventati;

– l’aver ingaggiato un’attrice chiedendole di interpretare in televisione la parte di una naufraga della nave (OMISSIS), da lei stessa assistita con successo;

– l’aver proposto giudizi di classe chiaramente infondati, dopo averne magnificato sui giornali il sicuro positivo risultato, conseguendone la condanna alle spese di lite per innumerevoli suoi assistiti, e, in relazione agli stessi giudizi, l’aver indicato come recapito telefonico ai clienti quello dello studio di altri avvocati, i quali erano stati bersagliati da innumerevoli telefonate dei suoi assistiti, il tutto all’evidente fine di procurarsi nuovi clienti.

Le Sezioni Unite, dichiarando inammissibile il ricorso, ricorda principi intangibili del ricorso per Cassazione: a) l’impossibilità di far valere per la prima volta in Cassazione doglianze derivanti da presunti vizi del procedimento non proposte nel gravame di appello; b) l’impossibilità di chiedere ai giudici di legittimità una diversa valutazione dei fatti storici rispetto a quella operata dai giudici di merito; c) che in tema di procedimento disciplinare a carico degli Avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Sez. Un., Sentenza n. 1609 del 24/01/2020).

 

A cura di Devis Baldi