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giurisprudenza

Valida l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inviata a mezzo pec. E se il Giudice non la riceve? (Cass., Sez. III Pen., 13 maggio 2019, n. 20460)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla validità dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento inoltrata a mezzo pec da parte del difensore dell’imputato che non abbia, però, effettuato la verifica circa l’effettiva ricezione della stessa da parte del Giudice procedente.

La Corte, richiamando orientamenti discordanti, ha fatto propria la teoria intermedia fra chi ammette il ricorso all’utilizzo del mezzo pec per le comunicazioni esclusivamente a favore dei funzionari di cancelleria e chi ne consente l’uso indistintamente anche alle parti private.

Secondo il Supremo Collegio, lo strumento della pec (o del fax) sarebbe consentito anche alle parti private per comunicare con gli Uffici ma tale facoltà prevede a loro carico un maggiore onere di diligenza: la necessità che il difensore si accerti della effettiva ricezione della comunicazione da parte del Giudice destinatario effettuando un controllo attraverso un accesso alla cancelleria ovvero un contatto telefonico con la stessa.

Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che si doleva della mancata partecipazione all’udienza del proprio difensore che aveva inviato istanza di rinvio per legittimo impedimento a mezzo pec. La Corte, respingendo la doglianza, stabilisce che l’invio a mezzo pec, seppur corredato dalle relative ricevute di consegna ed accettazione, non è sufficiente in quanto grava sul difensore l’onere di accertarsi che la comunicazione sia concretamente giunta al Giudice procedente affinché la sua valutazione possa essere tempestiva.

Tale mancanza, ad avviso del Collegio, comporta altresì la condanna alle spese processuali ed il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

A cura di Costanza Innocenti