In una controversia relativa alla qualificazione di un contratto di agenzia, il soccombente in secondo grado proponeva ricorso per cassazione, notificando lo stesso alla controparte, la quale, però, non si costituiva in giudizio.
La Corte di Cassazione, notando che sulla relata di notifica dell’atto era presente un errore circa il nome di battesimo dell’avvocato della parte intimata, ha dichiarato che, ove non vi sia dubbio circa il destinatario dell’atto – nel caso di specie risultava corretto l’indirizzo di notifica, corrispondente a quello del legale che aveva difeso la parte in secondo grado, nonché il cognome dell’avvocato – il semplice errore circa il nome di battesimo del destinatario non può comportare la nullità della notifica.
A cura di Leonardo Cammunci