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giurisprudenza

Valida la notifica presso la filiale della banca (Cass., Sez. I, Ord., 26 febbraio 2018, n. 4503)

La sentenza riguarda l’interessante tema della validità delle notificazioni ad una filiale di un istituto di credito di rilevanza nazionale.

La Curatela di un fallimento agiva contro un istituto di credito per la revocatoria fallimentare di alcune rimesse bancarie, notificando l’atto di citazione presso la filiale della banca dove si erano svolte le vicende oggetto della domanda.

Il Tribunale rilevava la nullità di tale notifica e ne disponeva la rinnovazione presso la sede legale (e centrale) della banca. Si costituiva l’istituto di credito eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto alla data della “seconda” notificazione ed il Tribunale, per tal motivo, rigettava la domanda.

Medesima sorte toccava all’appello introdotto dalla Curatela.

In sede di legittimità, invece, il ricorso della Curatela veniva accolto sulla scorta del principio a mente del quale il dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario è un institore della banca, ai sensi dell’art. 2203 cod. civ.: ne consegue, per un verso, che egli è legittimato ad agire o resistere in giudizio per conto dell’impresa preponente, con riferimento alle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale e, per altro verso, che gli atti processuali concernenti le suddette controversie sono legittimamente notificati presso la filiale o succursale.

A cura di Alessandro Marchini