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giurisprudenza

Validità della notifica eseguita al domicilio digitale senza necessità che il difensore elegga domicilio presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario davanti a cui pende la lite (Cass., Sez. Un., 28 settembre 2018, n. 23620)

L’art. 16 sexies del D.L 18 ottobre 2012 n. 17 e successive modificazioni ha introdotto il “domicilio digitale” del difensore indicando che quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità possa procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, nonchè dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. Ciò comporta che non sia più possibile procedere alle comunicazioni, o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo. Di conseguenza la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza è valida, in quanto corrispondente all’indirizzo del difensore inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.

 

A cura di Raffaella Bianconi