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giurisprudenza

Valore probatorio degli atti notori nel processo tributario (Cass., Sez. V, Ord., 16 maggio 2019, n. 13174)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13174 del 16 maggio 2019, è tornata ad occuparsi del valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive rese da terzi nell’ambito del processo tributario, confermando la loro utilizzabilità seppur con alcune limitazioni.

Nello specifico, la questione sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità riguardava un accertamento di maggior reddito in capo ad una persona fisica operato da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito di indagini bancarie.

Il contribuente, quindi, proponeva ricorso, e, al fine di dimostrare che le somme transitate sul proprio conto corrente erano pervenute per donazione del padre, produceva in giudizio una serie di dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai familiari che confermavano tale circostanza.

La Commissione tributaria provinciale riteneva che le dichiarazioni sostitutive dei familiari prodotte fossero idonee a provare la donazione paterna, mentre la Commissione tributaria regionale, riformando la decisione di primo grado, si mostrava di contrario avviso, tanto da sostenere che “il valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive rese da parenti ed una resa da altro soggetto il quale riferisce di notizie apprese dal Sig. O.R. in punto di morte, a parere di questo Collegio, non assurgono a prova idonea a giustificare le ingenti somme di moneta contante transitate dal de cuius Sig. O.R. al figlio Sig. M.R.“.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente, è tornata a ribadire che le dichiarazioni di terzi hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e, qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’articolo 2729 cod. civ., danno luogo a presunzioni. Secondo il Collegio, infatti, “come rilevato da questa Corte, «nel pieno rispetto della “parità di armi” tra fisco e contribuente, il diritto vivente ammette l’introduzione indiziaria nel processo tributario di dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale (Corte Cost. 18 del 2000; Cass. n. 20028 del 30/9/2011), sebbene esse non siano assunte o verbalizzate in contraddittorio da nessuna norma richiesto» (Cass. 21812 del 5/12/2012; Cass. n. 960 del 21/1/2015)”.

In pratica, dette dichiarazioni hanno efficacia minore rispetto alla prova testimoniale – la cui ammissione nel processo tributario è espressamente vietata dall’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 546/1992 – e possono considerarsi come meri argomenti di prova, da soli non idonei a formare il convincimento del giudice in assenza di riscontri oggettivi.

A cura di Cosimo Cappelli

 

Allegato:
13174-2019