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giurisprudenza

Vietato impedire al Collega di entrare in Studio (Cass. Sez. V Pen., 21 maggio 2020, n. 15633)

Integra il reato di violenza privata (art. 610, c.p.) la condotta posta in essere da un libero professionista consistente nell’impedire al collega di studio, con l’arbitraria sostituzione della serratura e poi sbarrando l’ingresso con il proprio corpo, di accedere ai locali adibiti a studio professionale associato e di ritirare materiale di lavoro e pratiche di studio.

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto contro la decisione della Corte d’Appello che aveva escluso l’esistenza del reato, avallando la tesi del titolare, secondo il quale il ricorrente si rifiutava di lasciare l’ufficio, benché gli fosse stata offerta solo una sistemazione temporanea.

E questo, malgrado, ci fosse una targa con il suo nome all’ingresso del palazzo, il dominus avesse messo a sua disposizione degli arredi e contribuisse parzialmente alle spese.

A differenza di quanto sostenuto dal giudice dell’impugnazione, a parere degli Ermellini, tali elementi dimostrano l’esistenza di una sistemazione stabile del professionista e non meramente temporanea.

I giudici di legittimità precisano che l’esistenza delle ragioni che avrebbero consentito di escludere dall’immobile il ricorrente potrebbero essere rilevanti ai fini della qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma non possono consentire “una violenta condotta idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione”.

A fronte di un evidente accordo tra i professionisti dello studio, è poi del tutto irrilevante l’esistenza o meno di un’associazione professionale o di un rapporto locatizio diretto con il proprietario dell’immobile “o ancora una situazione qualificabile in termini di possesso, al fine dell’esercizio delle azioni civilistiche poste a protezione di quest’ultimo”.

A cura di Costanza Innocenti