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parere

Avvocato. Assunzione di incarico in un procedimento di divorzio congiunto successivamente all’assistenza prestata a favore di uno dei coniugi in una procedura ex art. 710 c.p.c..

È stato richiesto al Consiglio un parere sull’esistenza o meno di un’incompatibilità ad assumere un incarico professionale da parte dell’avvocato che, avendo in passato assistito un coniuge in una procedura ex art. 710 c.p.c. per le modifiche delle condizioni della separazione, venga incaricato ad assistere congiuntamente entrambi i coniugi nel successivo procedimento di divorzio. In pratica viene richiesto se il legale possa assumere l’incarico professionale da parte della sua ex controparte (l’altro coniuge nel procedimento ex art. 710 c.p.c.).

Si premette anzitutto che non è applicabile alla  fattispecie l’art. 68 del Codice Deontologico Forense che riguarda invece il diverso caso di assunzione di incarichi contro ex clienti; in questa ipotesi infatti si tratta di assumere l’incarico contro un’ex controparte.

Il Codice Deontologico Forense non detta una disciplina particolare per tale fattispecie e quindi, in via generale, non sussiste un divieto al riguardo di natura formale e assoluta.

Si fa però presente che comunque l’avvocato deve evitare conflitti di interesse, disciplinati dall’art. 24 del Codice Deontologico Forense che appunto vieta all’avvocato non solo di assumere incarichi che limitino la sua indipendenza, ma anche quelli che determinino “la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico”.

In altre parole l’avvocato, prima di assumere incarichi contro ex controparti, deve valutare attentamente se questi possano minare la sua libertà o danneggiare il proprio cliente e quindi, nel farlo, deve usare tutte le cautele del caso.

Ad ulteriore conferma dell’attenzione che l’avvocato deve porre in queste circostanze si fa presente in primo luogo che il conflitto di interessi non deve essere effettivo ma, per essere rilevante da un punto di vista deontologico, può essere anche solo potenziale (CNF 26.9.2014 n. 110). Inoltre, si sottolinea che è illecito difendere la controparte nella medesima vicenda processuale, ciò anche se per il cliente la condotta non si sia rivelata dannosa e che “la difesa della parte avversa sia stata assunta solo nella fase esecutiva ed a distanza di alcuni anni da quando era cessata l’attività difensiva in favore della parte originariamente assistita” (Cass. SU, 27.10.1995 n. 11176).