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parere

Avvocato: attività di lavoro di tipo occasionale ex art. 2222 c.c. ed esercizio della professione di avvocato

E’ stato chiesto a questo Consiglio se l’avvocato possa esercitare attività di lavoro di tipo occasionale ex art. 2222 c.c. quale hostess all’interno di un evento fieristico.
Occorre prendere le mosse dall’art. 18 della Legge Professionale, il quale vieta all’avvocato di svolgere, tra l’altro:
– qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;
– qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
La norma va correttamente interpretata, regolamentando le incompatibilità, nel senso che ciò che non è indicato come vietato è consentito.
L’art. 2222 c.c. disciplina il contratto di prestazione d’opera precisando che questo sia privo dei vincoli della subordinazione: quindi la stipula del contratto suddetto, da parte di un avvocato, esclude di per sé l’operatività del secondo motivo di incompatibilità sopra indicato.
Inoltre occorre precisare che la prestazione occasionale è astrattamente inquadrabile come contratto di prestazione d’opera (Cass. Sez. Lav., 4.7.2017 n. 16377) e quindi come contratto autonomo.
Partendo dai presupposti sopra indicati, risulta così agevole giungere alla conclusione della non incompatibilità della prestazione d’opera occasionale con l’esercizio della professione perché:
– la prestazione d’opera occasionale è, come detto, lavoro autonomo e quindi, astrattamente, rientra nella prima previsione di incompatibilità indicata dall’art. 18 Legge Professionale;
– il lavoro autonomo è incompatibile con la professione di avvocato quando sia svolto “continuativamente o professionalmente”;
– la ratio di questa incompatibilità va ricercata nella impossibilità di cumulo dell’attività forense con altre attività autonome, circostanza questa che però è da escludersi in caso di esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale o saltuario.
La conclusione potrebbe cambiare qualora emergesse che il lavoro di hostess comporta l’inserimento della stessa nell’organizzazione aziendale, il suo obbligo di rispettare un orario e quindi l’assoggettamento agli elementi tipici della subordinazione. In questo caso rileverebbe in modo assoluto la seconda incompatibilità, quella cioè con qualsiasi attività di lavoro subordinato, non avendo alcuna importanza la eventuale riduzione dell’orario di lavoro.