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parere

Avvocato: chiusura partita IVA e impossibilità di mantenere l’iscrizione all’Albo e di instaurare rapporti di collaborazione con altri professionisti

E’ stato chiesto a questo Consiglio se, pur chiudendo la partita IVA, è possibile mantenere l’iscrizione all’Albo ed instaurare rapporti di collaborazione con altri professionisti, con conseguente obbligo di versamento dei contributi previdenziali alla Cassa Forense.
Per rispondere al quesito occorre richiamare l’art. 2 e l’art. 21 della L.P.F. n. 247/12, il primo intitolato “Disciplina della professione di avvocato”, ed il secondo “Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense”.
Occorre richiamare altresì il Decreto n. 47/2016, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 07/04/2016, relativo al “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense”.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2, del suddetto decreto la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) e’ titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa’ o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attivita’ professionale, anche in associazione professionale, societa’ professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista;
d) e’ titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.
I suddetti requisiti devono concorrere congiuntamente.
La sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente è verificata dal Consiglio dell’Ordine ogni tre anni.
E’ comunque previsto che la suddetta verifica non venga svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo.
L’accertamento da parte del Consiglio dell’Ordine della mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione comporta la cancellazione dall’Albo.
Il Consiglio dell’Ordine, prima di deliberare la cancellazione dall’Albo, invita l’avvocato a presentare eventuali osservazioni in forma scritta entro un termine non inferire a trenta giorni; l’avvocato può chiedere di essere sentito personalmente.
Stante quanto sopra, la chiusura della partita IVA – facendo venir meno uno dei requisiti che necessariamente devono sussistere per l’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione – comporta la cancellazione dall’Albo.
Trova risposta anche l’altro quesito relativo alla Cassa Forense.