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Lapo Mariani

parere

Avvocato. Compatibilità tra l’esercizio della professione forense e la carica di Presidente di una Fondazione non avente scopo di lucro.

È stata formulata richiesta di parere se vi sia incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’assunzione della carica di Presidente di una Fondazione non avente finalità di lucro ma con scopi di “utilità e solidarietà sociale”, tenuto conto che, dall’atto costitutivo e dallo statuto, emerge che il Presidente ne ha la legale rappresentanza ed ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e che la gestione finanziaria è invece curata da un Direttore Generale.

Ai fini della soluzione del quesito occorre premettere che la ratio della L. 247/12 è quella di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale; entrambe sono sia “indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti”, come recita l’art. 1, comma 2, lett. b) della citata legge, nonché essenziali principi su cui si fonda l’esercizio dell’attività di avvocato, come dispongono l’art. 2, comma 1 (“L’avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza svolge le attività di cui ai commi 5 e 6”), e l’art. 3, comma 1, primo periodo (“L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale.”) del nuovo ordinamento forense.

L’art. 18, lett. a), del nuovo ordinamento forense, rubricato “Incompatibilità”, dispone innanzitutto che “la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco di pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti di lavoro.”

Il Legislatore si è implicitamente attenuto all’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 14810/2009), riaffermando così il principio per cui lo svolgimento di un’altra attività autonoma costituisce incompatibilità solo se svolta in via continuativa o professionalmente, e non nel caso in cui si tratti di svolgimento limitato o di breve durata o saltuario.

Infatti, ha espressamente prescritto l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta “continuativamente o professionalmente”, escludendo non solo quelle di carattere scientifico e letterario, come in passato, ma anche quelle di carattere artistico e culturale. In deroga, ancora, al disposto in questione, la norma consente agli avvocati di iscriversi nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco di pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti di lavoro, ma non di esercitare l’attività di notaio, come in passato.

In secondo luogo, l’art. 18, lett. b), stabilisce che la professione forense “è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui.”

In questo caso, il Legislatore ha precisato che l’incompatibilità sussiste con l’esercizio di “qualsiasi” attività di impresa commerciale svolta non solo in nome proprio o altrui, ma anche “per conto di altri”, facendo salva, comunque, la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa.

Ancora, l’art. 18, lett. c), prescrive che la professione forense è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione”, specificando che questo tipo di incompatibilità “non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitata esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.”

Detto questo può affermarsi che la funzione di Presidente di una  Fondazione avente meri scopi solidaristici, non rientrando in nessuna delle categorie enucleate dalla normativa suesposta, non appare essere in alcun contrasto con le norme di cui alla L.274/12,  perché sia l’atto costitutivo che lo statuto della stessa non attribuiscono al Presidente alcuna funzione che  violi la normativa sopra esposta.