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parere

Avvocato: contemporanea iscrizione all’albo forense come avvocato e al registro tirocinanti nella professione di consulente in proprietà industriale come, giustappunto, tirocinante

Viene chiesto a questo Consiglio un parere in merito alla possibilità della contemporanea iscrizione all’albo forense come avvocato e al registro tirocinanti nella professione di consulente in proprietà industriale come, giustappunto, tirocinante.
Il richiedente il parere precisa che il Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), con parere del 25 settembre 2013 n. 94 ha escluso che l’avvocato possa essere contemporaneamente iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale.
In particolare il Consiglio Nazionale Forense si è così espresso “Osserva la Commissione che l’art. 18, lett. a) della Legge 247/2012, delineando nitidamente il regime delle incompatibilità ostative all’esercizio della professione di avvocato, ha espressamente dettato, con il rigore del numerus clausus, le relative eccezioni, alla cui stregua deve escludersi che l’avvocato possa contemporaneamente essere iscritto anche all’albo dei consulenti in proprietà industriale. La disposizione di legge in esame, dettando regole tassative in ordine all’esercizio della professione forense, non si presta ad interpretazioni analogicamente estensive.”
Per rispondere al quesito posto dal richiedente il parere occorre prendere le mosse dall’art. 18 della Legge n. 247/2012, il cui comma 1, stabilisce che:
“ La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro; (…)”.
La ratio della previsione delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale.
Come più volte ribadito dalla stessa legge infatti, l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato sono “indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti” (), e principi su cui si fonda l’esercizio dell’attività di avvocato [art. 1, comma 2, lettera b) e art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, primo periodo].
È evidente che si tratta di doveri enunciati dal codice deontologico nell’interesse dei terzi fruitori dell’opera professionale dell’avvocato.
Gli stessi principi sono stati dichiarati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 14810/2009: “in tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale, sicché, ai fini dell’incompatibilità tra la professione di avvocato ed ogni impiego retribuito, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto professionale (…)”.
Tale finalità è stata ribadita anche nella sentenza Cass. 15208/2016, la quale, con riferimento al lavoro professionale autonomo ha aggiunto che, diversamente da quanto in precedenza stabilito per il lavoro di impiegato retribuito, “la previsione di incompatibilità all’esercizio della professione forense ex art. 18, lett. a), l. n. 247 del 2012, va interpretata nel senso della sufficienza dell’iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest’ultima è ivi espressamente consentita, per determinare la incompatibilità quanto all’iscrizione all’albo degli avvocati (anche all’elenco speciale di quelli stabiliti), non essendo necessario, affinché tale situazione si verifichi, che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente, senza che tale assetto generi dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità comunitaria, atteso che mira a garantire l’autonomo ed indipendente svolgimento dell’incarico professionale e che le ipotesi di incompatibilità si ricollegano a libere scelte del cittadino”.
Per l’avvocato iscritto all’albo, quindi, è la mera iscrizione a un albo professionale diverso da quello degli avvocati (e da quelli espressamente contemplati come eccezione dalla norma stessa) che fa scattare un’ipotesi di incompatibilità.
Diversamente, qualora l’esercente la professione di avvocato eserciti altro tipo di impiego retribuito, l’incompatibilità con l’iscrizione all’albo ricorre ogni volta che tale altro impiego sia caratterizzato da stabilità e compenso fisso e predeterminato in ragione della continuità del rapporto.
Il quesito posto riguarda dunque la contemporanea iscrizione all’albo degli avvocati e al registro dei praticanti o, meglio, dei tirocinanti, nella professione di consulente in proprietà industriale.
Quella del tirocinante consulente in proprietà industriale, pur essendo attività regolamentata, non è considerata attività professionale per la quale è stato istituito un apposito albo (si parla infatti di “Registro dei tirocinanti”). Si deve pertanto ritenere, come per il caso del praticante avvocato non abilitato al patrocinio davanti agli organi giurisdizionali, che l’attività svolta dal tirocinante consulente in proprietà industriale non sia attività professionale incompatibile in quanto tale con l’iscrizione all’albo degli avvocati.
Rimane da vedere se l’attività del tirocinante consulente in proprietà industriale possa essere considerata incompatibile con la professione di avvocato perché in grado di minarne l’autonomia e l’indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni professionali. Si valuteranno pertanto gli indici rivelatori di un’attività incompatibile individuati dalla Corte di Cassazione: stabilità dell’impiego e predeterminazione della retribuzione in virtù di un rapporto caratterizzato da continuità.
A questo scopo si esaminano le caratteristiche dell’attività del tirocinante così come delineate nel Regolamento sul tirocinio approvato dall’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale.
Ai sensi dell’art. 1 del suddetto Regolamento, “il Tirocinio è il periodo durante il quale l’iscritto al Registro (…) cura la propria formazione culturale e professionale acquisendo i fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione all’interno di una società, di un ufficio o di un servizio specializzato in proprietà industriale”. Non si tratta dunque di attività professionale o di servizio nei confronti di terzi, ma di un periodo in cui l’attività viene svolta principalmente nell’interesse dello stesso tirocinante allo scopo di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento della professione in futuro. Tanto basterebbe a escludere la possibilità che si tratti di attività incompatibile con la professione di avvocato idonea a minarne l’indipendenza e l’autonomia.
Si ritiene opportuno tuttavia anche valutare la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla Corte per riscontrare la sussistenza di un’attività incompatibile:
– la durata del tirocinio del consulente in proprietà industriale è limitata a 18 mesi e deve pertanto ritenersi che manchi il requisito della stabilità.
– non è prevista inoltre, per il tirocinante, la percezione di una retribuzione fissa ma soltanto, dopo sei mesi, la necessità di un rimborso spese forfettariamente concordato (art. 7, comma 3, del Regolamento).
Non ricorre pertanto nessuno degli indicatori fissati dalla giurisprudenza per individuare l’esercizio di un’attività incompatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati.
Si ricorda tuttavia che, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della l. 247/2012, “la permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai pagina 22 di 62 sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale“.
In sintesi:
– l’attività svolta dal tirocinante nel periodo di tirocinio è attività di formazione e non è diretta al pubblico;
– l’attività del tirocinante manca del requisito della stabilità: essa è temporanea (18 mesi) e non può essere considerata attività di lavoro subordinato;
– l’attività del tirocinante non è necessariamente retribuita in maniera predeterminata in ragione della continuità del rapporto;
Concludendo. Stante la natura dell’attività svolta dal tirocinante, nonché le caratteristiche a essa collegate e sopra descritte, si ritiene che l’iscrizione nel registro dei tirocinanti consulenti di proprietà industriale non sia incompatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati.
Pertanto, lo svolgimento dell’attività di tirocinante consulente in proprietà industriale di per sé non risulta incompatibile con l’esercizio della professione forense che deve comunque rimanere effettivo, continuato, abituale e prevalente rispetto ad ogni altra attività posta in essere, come previsto dall’art. 21 della legge sull’Ordinamento forense.
Ciò detto, corre l’obbligo di precisare che con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine.
Ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo.
Pertanto è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.