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parere

Avvocato: contemporanea partecipazione di un avvocato ad una associazione professionale ex art. 4 L. 247/2012 e ad una società tra avvocati ex art. 4 bis L. 247/2012

E’ stato chiesto a questo Consiglio se sia compatibile la contemporanea partecipazione di un avvocato, per l’esercizio della professione, ad una associazione professionale ex art. 4 Legge 247/2012 e ad una società tra avvocati ex art. 4 bis Legge 247/2012.
Si premette innanzitutto che il presente parere si riferisce alle associazioni professionali ex art. 4 Legge 247/2012 e alle società tra avvocati ex art. 4 bis Legge 247/2012 e che non riguarda altre forme di associazione professionale o di società tra avvocati e altri professionisti, figure giuridiche tuttora presenti nel nostro ordinamento.
Ciò detto, si fa presente che l’art. 4/4 della Legge Professionale, per le associazioni, prevedeva inizialmente che un avvocato poteva associarsi a una sola associazione.
La norma è stata abrogata dall’art. 1 della Legge 124/2017 e quindi adesso è pacifico che l’avvocato possa essere contemporaneamente associato a più di una associazione professionale ex art. 4 Legge 247/2012.
La Legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, comma 141, ha introdotto l’art. 4 bis della Legge Professionale intitolato “Esercizio della professione forense in forma societaria”, che ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria (STA) tramite società di persone, di capitali o cooperative iscritte in una sezione dell’albo dell’Ordine nel cui circondario si trova la sede legale della società.
La norma ha solo precisato che non è consentita la partecipazione a una società tra avvocati tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, pena l’esclusione di diritto del socio.
Per quanto qui interessa, non ha previsto alcun divieto alla partecipazione dell’avvocato in più STA.
La norma non è stata coordinata con l’art. 70/3 del Codice Deontologico Forense che stabilisce, al contrario, che l’avvocato possa partecipare a una sola associazione o società, prevedendo per le infrazioni a tale divieto la sanzione disciplinare dell’avvertimento.
All’indomani delle modifiche legislative sopra indicate, si è quindi subito posta la questione della permanenza o meno del divieto deontologico rispetto alla previsione ordinamentale e il CNF, su richiesta di parere del COA di Torino, ha precisato che con l’abrogazione dell’art. 4/4 Legge Professionale (divieto di partecipazione di un avvocato a più di una associazione professionale) per effetto della L. 4.8.2017 n. 124, l’art. 70/3 CDF è da considerarsi esso stesso abrogato perché la sua presenza si giustificava con una norma primaria, oggi venuta meno (CNF, parere n. 19 del 18.4.2018).
Pertanto, anche alla luce del parere richiesto, vista ormai la pacifica assenza di espliciti divieti ordinamentali, si ritiene che sia consentita la contemporanea partecipazione di un avvocato, per l’esercizio della professione, ad una associazione professionale ex art. 4 Legge 247/2012 e ad una società tra avvocati ex art. 4 bis legge 247/2012.