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parere

Avvocato. Corrispondenza tra colleghi e divieto di produzione, limiti.

E' stato chiesto un parere in ordine alla legittimità deontologica della produzione in giudizio da parte di un avvocato della lettera di un collega (allegata ad un ricorso per ingiunzione), non dichiarata riservata, e che tutelando un ex cliente del primo, propone un pagamento rateale delle competenze dovute, senza contestarne l'importo.
Si premette che il parere che segue ha quale presupposto i principi di cui al vigente codice deontologico, e quindi non concerne in alcun modo la fattispecie da Lei esposta, con la conseguenza che le valutazioni che seguono di carattere generale da parte del Consiglio, non potranno mai pregiudicare l'eventuale esercizio di diverse competenze con riferimento al caso concreto.
Tanto premesso il Consiglio osserva che la produzione in giudizio di corrispondenza scambiata tra colleghi è disciplinata dall'articolo 28 del vigente codice deontologico che vieta la produzione di lettere qualificate riservate e comunque della corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi, mentre è consentita la produzione della corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste (articolo 28, canone secondo). Pertanto, la semplice proposta di un pagamento rateale non può essere qualificata come proposta transattiva, la quale presuppone l'esistenza di una controversia attuale o potenziale, e la convenienza di eliminare mediante concessioni, il dubbio sul suo esito. Inoltre, la proposta di pagamento rateale vale come assicurazione di adempimento alla obbligazione di pagamento del corrispettivo in favore del primo avvocato, e quindi appare legittimamente producibile anche sotto questo aspetto.