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parere

Avvocato. Difesa in un processo civile di un soggetto indicato come testimone in un altro processo civile e/o penale.

E’ stato chiesto se sia lecito, o meno, sul piano deontologico, assumere la difesa in un processo civile di un soggetto indicato come testimone in un altro processo civile e/o penale pendente tra le parti ed avente oggetto diverso.
Il Consiglio dell’Ordine ritiene che in linea generale, in una siffatta eventualità non sarebbe ravvisabile alcun illecito deontologico né risulterebbe sussistere, in astratto, alcuna incompatibilità tra la qualifica di testimone e quella di cliente, e questo anche nel caso che l’avvocato si trovi a dover citare come teste in un processo un soggetto che sia già suo cliente per vicende processuali o stragiudiziali diverse rispetto al processo in questione.
L’illecito deontologico e l’incompatibilità potrebbero sussistere qualora venisse assunta dall’avvocato la difesa della controparte del proprio cliente (cfr. articoli 37 e 51 del Codice Deontologico Forense), ma il testimone ontologicamente non è parte nel processo, dato che, se lo fosse, non potrebbe deporre.
E’ ovvio, peraltro, che il fatto che il cliente di un avvocato assuma anche la qualifica di testimone indicato dallo stesso avvocato a sostegno delle tesi difensive svolte dall’avvocato medesimo in un processo diverso a favore di un altro suo cliente è lecito a condizione che ciò, nel caso concreto, non determini una menomazione dell’indipendenza del testimone né, comporti, una forzatura diretta a conseguire una deposizione compiacente.
E’ ovvio, altresì, che nei confronti del testimone l’avvocato sia tenuto al rispetto dell’art. 52 del Codice Deontologico e, sotto questo profilo, l’assunzione della difesa del testimone stesso in altro processo deve avvenire in modo tale da non configurare, sotto qualsiasi forma, una “controprestazione” a favore del testimone stesso per la sua deposizione.
La questione, dunque, quando il comportamento dell’avvocato sia improntato al rispetto dei principi sopra enunciati, si pone non in termini di incompatibilità e/o di illecito deontologico, quanto piuttosto in termini di opportunità e sarebbe, pertanto, preferibile che, se non strettamente necessario per le esigenze di difesa del proprio (diverso) cliente, l’avvocato si astenesse dall’indicare come teste un soggetto con il quale intrattenga un rapporto professionale e, comunque, che l’instaurazione del rapporto professionale stesso potesse avvenire dopo che detto soggetto avesse reso la sua deposizione nell’altro processo e avesse, quindi, terminato la propria funzione di testimone.