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parere

Avvocato. Divieto di produzione in giudizio di una lettera qualificata come riservata.

È stata formulata una richiesta di un parere sulla producibilità in giudizio di una lettera che un avvocato, peraltro parte sostanziale, avrebbe inviato e da cui si ricaverebbe la prova dell'esistenza di un contratto di locazione intercorso tra quest’ultimo ed il suo cliente, proprietario del fabbricato, avendo detta comunicazione menzionato gli aspetti essenziali del contratto stesso (recesso, canone e deposito cauzionale).
Partendo dal presupposto che suddetta missiva sia stata qualificata come “riservata” da parte dell’avvocato mittente, si deve considerare come l'art. 48 del Codice Deontologico Forense, al primo comma, individui un divieto di carattere generale di produzione in giudizio per tutta la corrispondenza “riservata”, a prescindere dal suo contenuto.
Ovviamente, il fatto che il mittente sia un avvocato che agisce in proprio, non elimina o attenua questo divieto, vista l'applicabilità del Codice Deontologico, ex art. 2, a tutte le attività professionali svolte dall'avvocato, senza distinguere tra quelle in cui agisca anche in proprio e quelle, invece, in cui agisca esclusivamente come difensore.
Inoltre, l'art. 48 del Codice Deontologico Forense, al secondo comma, lettera a), consente la produzione della corrispondenza, quando costituisca il perfezionamento e la prova di un accordo. In altri termini, una volta raggiunto un accordo transattivo, anche le lettere riservate precedenti risultano producibili come conferma e prova dell’accordo raggiunto e del suo contenuto od adempimento
Il caso prospettato, però, non rientra nella predetta esenzione, poiché per “accordo” si intende non qualsiasi contratto stipulato tra le parti (la lettera in parola sarebbe solo la conferma del contratto di locazione intercorso a suo tempo tra le parti) bensì quello, di regola transattivo, che è stato preceduto o che è contemporaneo alla corrispondenza riservata e al quale abbiano partecipato gli avvocati nell'interesse e su mandato dei propri clienti.
Nel caso di specie, la lettera sarebbe solo il riconoscimento di un precedente (e non contemporaneo o successivo) contratto stipulato direttamente tra le parti (nella specie contratto di locazione per uso abitativo) e non sarebbe, invece, la prova di un accordo transattivo che gli avvocati avrebbero contribuito a far raggiungere.
Conclusivamente la corrispondenza, oggetto della richiesta di parere, non sarebbe producibile in giudizio.