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parere

Avvocato: è incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato il mantenimento dell’iscrizione all’OCF – Albo unico dei Consulenti Finanziari (ex promotori finanziari) anche in assenza di un mandato da parte di una banca, di una SIM o di una società finanziaria

È stato richiesto parere in merito alla compatibilità con l’esercizio della professione ed il mantenimento dell’iscrizione all’OCF – Albo unico dei Consulenti Finanziari (ex promotori finanziari) anche in assenza di un mandato da parte di una banca, di una sim o di una società finanziaria.

L’art. 18 lett. a) della Legge Professionale afferma che “la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente … E’ consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro”.

Dalla lettera della norma pertanto si ricavano i seguenti principi:

– Le norme sulla incompatibilità sono di stretta interpretazione, nel senso che prevedono casi tassativi di incompatibilità che non possono essere estese oltre i casi in esse previsti (CNF 26.4.2017 n. 27).

– Ciò vale anche per le eccezioni e quindi, in materia di iscrizione ad altri albi (oltre a quello forense), sussiste incompatibilità tutte le volte in cui un albo, istituto per legge, indichi una categoria di professionisti a cui i terzi possono attingere per la tutela dei loro diritti (CNF 25.9.2013 n. 94).

Nel caso di specie, l’Organismo di Vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) risulta istituito con l’art. 31 del Dlgs. 24.2.1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) e successivamente modificato con l’art. 1/36 Legge 28.12.2015 n. 208. OCF ha personalità giuridica e con i compiti previsti per legge e per deliberazione della CONSOB, per quanto qui interessa, di:

a) tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari;

b) vigilanza sugli iscritti, appunto i consulenti finanziari, divisi in tre sezioni;

c) pubblicità, tramite l’albo, all’utenza in generale sui propri iscritti, anche con il proprio sito internet.

I compiti dei consulenti finanziari iscritti all’albo sono previsti dal medesimo Testo Unico della Finanza che inoltre prevede all’art. 18 anche la figura professionale dei consulenti finanziari autonomi (senza mandato di un intermediario finanziario), obbligando però anche costoro all’iscrizione all’albo relativo nell’apposita sezione.

Pertanto, trattandosi di attività di lavoro autonomo che prevede l’iscrizione in un albo tenuto per legge, si ritiene che sia incompatibile con la professione di avvocato, anche se esercitata senza mandato.