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Lapo Mariani

parere

Avvocato: è legittima e non sanzionabile ai sensi della l.n. 247/2012 e del codice deontologico forense la condotta dell’avvocato consigliere dell’ordine che assuma una difesa davanti al consiglio di disciplina del distretto al quale appartiene il consiglio dell’ordine del quale egli fa parte.

È stato chiesto rendersi parere in merito alla portata del parere reso dal Consiglio Nazionale Forense (n. 57/2019) nel quale viene affermato che “nel sistema ordinamentale forense non è espressamente prevista l’impossibilità per un componente del consiglio dell’ordine di assumere la difesa davanti al consiglio di disciplina del distretto al quale appartiene il consiglio dell’ordine del quale egli fa parte.

Nella fattispecie vengono tuttavia in rilievo le prerogative dei consigli dell’ordine in tema di procedimento disciplinare sotto molteplici profili, quali la nomina dei componenti dei consigli di disciplina e le facoltà processuali dei consigli dell’ordine.

In considerazione di ciò, appare quantomeno inopportuno che il componente del consiglio dell’ordine assuma la difesa davanti al consiglio di disciplina del distretto al quale appartiene il consiglio dell’ordine del quale egli fa parte.”

Norme rilevanti e giurisprudenza. L’art. 18 della l. 247/2012 sull’ordinamento forense definisce i casi di incompatibilità per l’avvocato. Come evidenziato dallo stesso CNF nel parere 57/2019, l’assunzione di una difesa davanti al consiglio di disciplina dello stesso distretto dell’ordine del quale fa parte il consigliere che assume la difesa non è contemplato fra i casi di incompatibilità previsti dalla norma.

Come anche ribadito da una recente giurisprudenza della Suprema Corte, le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge devono considerarsi tassative e di esse non è ammessa interpretazione estensiva o analogica (cfr. da ultimo in questo senso Cass. 5 febbraio 2019, n. 25313).

Il menzionato parere CNF n. 57/2019, del resto, non individua (né avrebbe potuto) una nuova ipotesi di incompatibilità a quelle già previste dal menzionato art. 18 della l. 247/2012, ma si limita a sottolineare l’inopportunità della condotta del consigliere dell’ordine che assuma una difesa davanti al consiglio di disciplina del distretto del quale il suo ordine di appartenenza fa parte.

L’inopportunità della condotta tuttavia non è sanzionata né dalle norme dell’ordinamento forense, né dalle norme del codice deontologico forense. Non è pertanto passibile di sanzione l’avvocato che assuma una condotta che, anche se inopportuna agli occhi del CNF, non è sanzionata dalla legge o dal codice deontologico forense.

Conclusioni. È legittima e non sanzionabile ai sensi della l. 247/2012 e del codice deontologico forense la condotta dell’avvocato consigliere dell’ordine che assuma una difesa davanti al consiglio di disciplina del distretto al quale appartiene il consiglio dell’ordine del quale egli fa parte. Il parere n. 57/2019 CNF niente ha cambiato rispetto alle ipotesi di incompatibilità a esso preesistenti, ciò significa che sono tuttora legittimamente svolte, e lo saranno anche in futuro, le difese assunte dal consigliere dell’ordine davanti al consiglio di disciplina del distretto di appartenenza dell’ordine del quale egli fa parte.

Si sottolinea infine che questo Consiglio ritiene non condivisibile il rilievo svolto nel parere citato in merito alla non opportunità dell’assunzione degli incarichi di cui si discute, dovendo bastare a garantire la correttezza del consigliere difensore nell’esercizio del diritto di voto  per la nomina dei componenti dei consigli di disciplina e delle prerogative processuali del consiglio dell’ordine, il dovere deontologico stabilito dall’art. 19 del c.d.f. (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi).

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.