Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Esibizione al cliente di corrispondenza riservata personale nella quale venga richiesto allo stesso di dichiarare una circostanza non corrispondente al vero

E’ stato chiesto se può essere mostrata a un cliente (nel caso di specie un lavoratore) una lettera definita “riservata personale” inviata dal difensore della controparte (nel caso di specie l’ex- datore di lavoro), con cui si comunica che la controparte stessa è disponibile a pagare quanto risultante dalle buste paga (solo) a condizione che il lavoratore rilasci una dichiarazione sulla base della quale l’ex-datore di lavoro potrebbe agire nei confronti del nuovo datore di lavoro del lavoratore stesso che ha rapporti con il precedente, tenuto conto del fatto che si chiede che al lavoratore di dichiarare una circostanza non corrispondente al vero.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che la questione, così come rappresentata nella richiesta di parere, non involge le disposizioni deontologiche concernenti la corrispondenza riservata scambiata tra Colleghi (art. 28 del Codice Deontologico), che comunque non vietano all’Avvocato di informare il proprio cliente circa il contenuto della corrispondenza stessa, bensì gli vietano unicamente di produrre detta corrispondenza in giudizio e di consegnarla al proprio assistito, quanto piuttosto i generali principi, non solo deontologici, ma anche giuridici, oltre che etici, di dignità e di decoro della professione nonché i doveri di probità, lealtà e di correttezza dell’Avvocato.
Infatti, dalla descrizione del comportamento del Collega avversario effettuata nella richiesta di parere parrebbe che si adombri che detto Collega, affinché il proprio cliente adempiesse a un proprio obbligo, abbia richiesto il rilascio di una dichiarazione non corrispondente al vero, idonea a recare un danno ingiusto a un terzo soggetto, il che, qualora risultassero provati sia la falsità della dichiarazione in questione che la consapevolezza da parte del Collega avversario di tale falsità, potrebbe stare anche a significare che il Collega avversario stesso si sarebbe fatto latore (e, quindi, partecipe) di una comunicazione disonesta della parte da lui assistita, che avrebbe subordinato l’adempimento di un atto dovuto al compimento di un atto illecito.
Se così fosse, il comportamento del Collega avversario integrerebbe una condotta illecita, per cui il problema, sotto il profilo deontologico, andrebbe posto non nei termini se sia corretto, o meno, informare il proprio cliente della proposta del Collega avversario – fermo restando che un’informativa in tal senso, ovviamente non accompagnata dalla consegna della copia della lettera “riservata personale” in questione, si rivelerebbe non solo corretta, ma anche doverosa, se non altro per illustrare al cliente medesimo il motivo per il quale la controparte non adempie ad un suo obbligo – quanto piuttosto nei termini se una siffatta condotta violi i principi di dignità e di decoro della professione nonché i doveri di probità, lealtà e di correttezza dell’Avvocato ed è ovvio che la risposta a un simile quesito, nel caso che sia accertata la consapevolezza del Collega avversario di farsi partecipe di una richiesta disonesta, non potrà che essere affermativa.