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parere

Avvocato: il deposito dell’atto di nomina stabile di uno o più sostituti processuali può essere effettuato, quantomeno per ragioni di praticità, presso l’Ordine di appartenenza del delegato oltre che presso quello del delegante

È stato richiesto se sia necessario il deposito, sia presso l’Ordine del delegato che del delegante, del modulo prestampato per la nomina come sostituto processuale per tutte le cause delegate, modulo nel quale viene richiamato l’art. 14, comma 4, della L. 247/2012 secondo cui “l’Avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’Ordine di appartenenza”.

Si ritiene di dare una risposta al predetto quesito di carattere esclusivamente “pratico” posto che non risultano, allo stato, pareri di Ordini circondariali ovvero del CNF, né contributi dottrinali in relazione alla questione posta che attiene all’ interpretazione della disposizione di cui all’art. 14, comma 4, L. 247/2012.

Il tenore letterale della disposizione fa propendere per considerare la necessità del deposito della cd. “delega stabile” presso l’Ordine di appartenenza del delegante.

Il comma 4 dell’art. 27, infatti, inizia “letteralmente” con il riferimento all’avvocato che effettua la “delega stabile” cosicché l’Ordine di appartenenza dovrebbe essere quello del predetto avvocato delegante.

La norma previgente in materia di delega stabile era costituita dall’art. 9 RD 1578/1933 secondo cui “con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte d’appello, da comunicarsi in copia al Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell’albo in cui egli trovasi iscritto”.

Con la nuova disposizione di cui all’art. 14, comma 4, L. 247/2012 è venuta meno sia la limitazione territoriale, sia quella relativa al numero dei sostituti nominabili: ogni avvocato potrà pertanto nominare come proprio sostituito altri avvocati iscritti in qualsiasi albo territoriale comunicando la delega non più al Cancelliere ma soltanto al proprio Ordine di appartenenza.

Tuttavia, in mancanza di contributi dottrinali e giurisprudenziali in materia, si ritiene che nulla osti, anche solo per praticità, ad effettuare il deposito dell’atto di delega stabile anche presso l’Ordine di appartenenza dell’avvocato delegato.