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parere

Avvocato: il difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio nel giudizio di Cassazione, omessa l’introduzione del giudizio di rinvio, non può chiedere al cliente il pagamento dei propri compensi.

È stato chiesto parere riguardo alla possibilità, per l’avvocato difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio nel giudizio di Cassazione, di chiedere al cliente il pagamento dei propri compensi non avendo introdotto il giudizio di rinvio, giudizio nel quale sarebbero stati liquidati detti compensi.

Sono norme rilevanti per il caso in esame l’art. 85 del T.U. per le spese di giustizia[1] e l’art. 29, comma 8, del codice deontologico forense (d’ora in poi c.d.f.) che stabilisce:

“8. L’avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.

9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno”.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 1844 del 25 gennaio 2018, ha inoltre stabilito che “per la liquidazione degli onorari al difensore della parte ammessa a gratuito patrocinio maturati nel giudizio di Cassazione è onere dell’interessato proporre l’istanza al giudice di rinvio, ovvero, al giudice la cui pronunzia è medio tempore divenuta irrevocabile e che avverso la decisione è ammessa l’opposizione nelle forme dell’art. 170”. La narrativa dei fatti esposta nel provvedimento fa intendere che “interessato” è il professionista istante e non la parte assistita.

Facendo applicazione dei suddetti principi e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, questo Consiglio ritiene che non possano essere addebitate dall’avvocato al cliente le spese di giustizia per il mancato esperimento del giudizio di rinvio. Finché il cliente risulta ammesso al gratuito patrocinio la regola, infatti, non prevede eccezioni.

Viola dunque l’art. 29, commi 8 e 9, del c.d.f. l’avvocato difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio che, avendo omesso di introdurre il giudizio di rinvio per la liquidazione dei compensi ai sensi e per gli effetti degli artt. 83, comma 2, e 85 del T.U. per le spese di giustizia, chieda al cliente di provvedere al pagamento degli stessi e come tale è sanzionabile con la sospensione dall’esercizio dell’attività da sei mesi a un anno.

[1] Art. 85 – Divieto di percepire compensi o rimborsi.

1. Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.