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parere

Avvocato: il titolo di avvocato può essere utilizzato da quanti siano o siano stati iscritti all’Albo degli Avvocati; lo si può utilizzare per compiere attività stragiudiziale a condizione che l’utilizzo non generi l’idea che ancora si eserciti la professione

È stato richiesto parere in merito all’utilizzo del titolo di avvocato da parte di chi non sia iscritto all’Albo degli Avvocati ed ai limiti che incontra nello svolgimento della relativa attività direttamente ovvero a mezzo della Associazione costituita con avvocati di cui fa parte.

Per rispondere al quesito posto, e premettendo che il Consiglio dell’Ordine non può entrare in nessun caso specifico, dobbiamo fare preciso riferimento alla LP 247/12 e, precisamente all’art.2 della stessa che, al punto 3) recita “L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato” ed al punto 7) “L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato”.

Quindi potrà fregiarsi del titolo di avvocato soltanto chi si trovi nella situazione, di essere, o di essere stato iscritto ad un albo circondariale e di non essere dallo stesso stato radiato.

Quanto alla seconda questione chiesta, riguardante il problema di “cosa” un avvocato possa fare senza essere iscritto all’albo professionale si fa espresso riferimento ad un parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, del 15 giugno 2011 che è particolarmente dettagliato su questo argomento e va esaminato anche alla luce dell’art.2, punto 6) della L.247/2012.

In particolare la citata legge 24//2012, all’art.2, comma 6, recita “…l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico ed organizzato, è di competenza degli avvocati. E’ comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e organizzata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto a favore del quale l’opera viene prestata…”

Il  parere espresso dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, del 15 giugno 2011 afferma “che è  indubbio che il soggetto che abbia legittimamente  acquisito il diritto di fregiarsi del titolo di avvocato per aver superato l’esame di abilitazione alla professione e per essere stato iscritto nel relativo albo professionale può continuare ad usare tale titolo anche dopo la sua cancellazione da detto albo, fermo restando che dopo detta cancellazione gli sarà inibito l’esercizio della professione forense”. In detto parere si precisa anche che, ove l’avvocato non iscritto all’albo compia attività stragiudiziale a favore di terzi la spendita del titolo di avvocato dovrà essere accompagnata da un’adeguata specificazione che detto avvocato non è iscritto nel relativo albo professionale.

In sintesi, si può dire il titolo di avvocato spetta a quanti siano, o siano stati iscritti all’albo professionale e lo si può utilizzare per compiere attività stragiudiziali, a condizione che l’utilizzo non ingeneri l’idea che ancora si eserciti la professione.

Anche la Suprema Corte, in precedenza, si è espressa sull’argomento affermando, a più riprese, che “l’attività stragiudiziale non rientra tra quelle per le quali è necessaria l’iscrizione all’albo” (vedi Cass. n.15530/2008 e 8445/2008).

Potrebbe essere utile, in caso di attività stragiudiziali dell’avvocato non iscritto all’Albo, stilare appositi contratti professionali ove il cliente venga preventivamente informato che il professionista non è iscritto all’Albo e, quindi, il mandato non si estende alle attività di tipo giudiziale o finalizzate all’esercizio dell’azione giudiziale.