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parere

Avvocato. Impossibilità di rinunciare al mandato per iniziare un’attività giudiziaria nei confronti dell’assistito sino a quando non sarà conclusa la difesa d’ufficio.

E' stato richiesto parere in ordine alla possibilità di rinunciare al mandato nei confronti del proprio assistito nell'ambito di una difesa d'ufficio.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando che l’art. 46 del Codice Deontologico Forense  non può trovare applicazione nel caso in cui l'avvocato risulti essere difensore d’ufficio.
Il difensore d’ufficio ha l’obbligo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma V° c.p.p., di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.
La difesa d’ufficio, del resto, nasce da una libera scelta del professionista di essere inserito nelle apposite liste, scelta consapevole dell’elevato significato etico della funzione difensiva ex ufficio, la quale, a differenza della difesa di fiducia, non può essere rinunciata.
E’ pertanto evidente che sino a quando non sarà conclusa la difesa d’ufficio non vi sarà la possibilità per il legale di iniziare attività giudiziaria nei confronti dell’assistito d’ufficio.
E' pertanto corretto non iscrivere la causa a ruolo davanti al Giudice di Pace avente ad oggetto il recupero degli onorari dovuti per le prestazioni relative al primo grado di giudizio. Tanto più se l'avvocato ha presentato per l’assistito d’ufficio anche i motivi di appello.
L'avvocato dovrà pertanto rinunciare all’azione civile salvo poterla riprendere al momento in cui la difesa d’ufficio in questione potrà dirsi cessata e cioè quando la sentenza, di assoluzione o di condanna sarà definitivamente passata in giudicato.
A conferma di quanto sopra è perfino superfluo ribadire che l’unico caso contemplato dalle norme per la sostituzione del difensore d’ufficio (e cioè il giustificato motivo di cui all’art. 97, comma V° c.p.p.) non può certo essere individuato nell’esigenza di far causa all’assistito per recuperare le spese del giudizio.