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parere

Avvocato. Incasso da parte del cliente ammesso al patrocinio a spese dello stato di una ingente somma. Modalità di liquidazione dei compensi.

E’ stato chiesto se in relazione ad un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per il quale la cliente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, stante il fatto che il giudizio stesso è stato definito mediante un accordo formalizzato in sede di precisione delle conclusioni in virtù del quale detta cliente ha percepito una tantum dal coniuge l’importo di euro 60.000,00, l’incasso di tale somma determini che la cliente sia tenuta a corrisponderle direttamente il suo compenso ovvero si possa e/o si debba chiedere la liquidazione secondo la procedura prevista per il patrocinio a spese dello Stato
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta necessariamente che alla liquidazione del compenso del difensore si debba procedere secondo le disposizioni della relativa normativa e che non sia, quindi, consentito al difensore di rivolgersi direttamente alla parte da lui assistita per conseguire il pagamento del compenso.
Infatti l’art. 85 del D.P.R. 30 Maggio 2002 n. 115 vieta espressamente al difensore di percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla normativa sopra menzionata, comminando la nullità di ogni patto contrario e prevedendo espressamente che la violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare;
Qualora poi risultasse che la parte assistita non aveva diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, conseguentemente, si procedesse alla revoca del relativo provvedimento, lo Stato, ai sensi e per gi effetti dell’art. 86 del succitato D.P.R. 30 Maggio 2002 n. 115, avrebbe il diritto di recuperare in danno dell’interessata le somme eventualmente pagate successivamente a detta revoca.