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parere

Avvocato. Incompatibilità tra la carica di avvocato e la carica di sindaco revisore di una Società per Azioni. Esclusione.

E’ stato richiesto parere circa la sussistenza, o meno, di cause di incompatibilità ostative al fatto che un avvocato assuma la carica di sindaco revisore di una Società per Azioni.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che non sussiste alcuna causa di incompatibilità tra la professione di avvocato e l’attività di sindaco revisore di società di capitali, trattandosi di una prestazione professionale che, se da un lato non è espressamente inclusa tra le attività di competenza di un avvocato (e per questo motivo non viene prevista dalla Tariffa Professionale Forense), dall’altro lato, non integra alcuna delle attività dichiarate incompatibili dalle disposizioni vigenti con l’esercizio della professione di avvocato (art. 3 del R.D.L. 27 Novembre 1933, n. 1578).
In passato vi era un richiamo normativo in ordine alla legittimità per un avvocato di espletare un’attività di tale natura, in quanto l’art. 12 del Regio Decreto Legge 24 Luglio 1936 n. 1548, istitutivo del Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, prevedeva che potesse essere iscritto in detto Ruolo chi avesse esercitato per almeno un quinquennio la funzione di sindaco, purché fosse un professionista iscritto in un Albo legalmente istituito (incluso quello degli Avvocati); la vigente disciplina concernente l’iscrizione nel Registro de Revisori Contabili (che ha sostituito il Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti) ha previsto, invece, in funzione di detta iscrizione, determinate agevolazioni solo per i professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ma ciò non significa che un avvocato, sostenendo il relativo esame, non potesse iscriversi al Registro dei Revisori Contabili.
Del resto, vi è anche un precedente del Consiglio Nazionale Forense che ha sanzionato come illecito disciplinare il comportamento di un avvocato che, nel ruolo di sindaco di varie società, aveva omesso di esercitare i suoi doveri di controllo, il che ha costituito, in linea generale, un riconoscimento della legittimità della funzione di sindaco revisore svolta dall’avvocato stesso, dato che la sanzione gli è stata comminata, non per lo svolgimento della funzione medesima in sé e per sé, bensì per il modo irregolare con la quale, nel caso concreto, detta funzione era stata svolta (Consiglio Nazionale Forense, 23 Dicembre 1996).
Si precisa che nel presente parere la questione è stata esaminata esclusivamente sotto il profilo ordinamentale e deontologico per quanto concerne l’esercizio della professione di avvocato, a prescindere dalle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 Cod. Civ., tra cui, per un avvocato, potrebbe assumere rilevanza quella indicata al comma I, lettera c), di detto articolo, qualora l’avvocato stesso intrattenga con la Società per la quale svolge la funzione di sindaco revisore rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.