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parere

Avvocato. Incompatibilità tra la professione forense e l’iscrizione alla sezione “E” del registro unico degli intermediari assicurativi.

È stata formulata una richiesta di parere sull’esistenza o meno di un’incompatibilità della professione di avvocato ex art. 18 Legge Professionale con l’iscrizione al Registro Unico Intermediari Assicurativi (RUI), alla Sezione “E”, tenuto dall’IVASS, nel quale devono iscriversi ex art. 109 del D. lgs. 7.9.2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) i collaboratori degli intermediari assicurativi.

Dalla lettura combinata del secondo lett. e) e del quarto comma della suddetta norma, se ne ricava la conseguenza che l’iscrizione nel RUI, anche come collaboratore dell’intermediario, comporti l’esercizio (anche solo potenziale) da parte dell’iscritto nel registro dell’attività di intermediazione assicurativa, sebbene per conto e su incarico dell’intermediario assicurativo per il quale il collaboratore opera.

Ciò a prescindere dal contenuto del contratto di collaborazione il cui oggetto, ovviamente, con il tempo può essere suscettibile di modificazioni.

L’art. 18 della Legge Professionale prevede com’è noto i casi di incompatibilità.

L’iscrizione al RUI, anche solo come collaboratore di intermediario finanziario, è chiaramente in contrasto sia con la lettera a) (qualsiasi altra attività di lavoro autonomo) sia con la lettera b) (esercizio di attività commerciale svolta anche in nome altrui).

Conclusivamente l’iscrizione al RUI ex art. 109 Codice delle assicurazioni private,come sopra precisato e anche solo come collaboratore dell’intermediario assicurativo, è motivo di incompatibilità ex art. 18 della Legge Professionale.