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Lapo Mariani

parere

Avvocato. Iscrizione negli elenchi dei difensori d’ufficio e del patrocinio a spese dello stato e relativo obbligo formativo.

In relazione all'obbligo di formazione il Consiglio dell’Ordine precisa che:
1) l’iscrizione negli elenchi dei difensori d’ufficio comporta l’obbligo formativo di cui all’art. 3.1 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato con delibera del 2 febbraio 2011 in diritto penale e processuale;
2) tale obbligo coincide con quello necessario a mantenere l’iscrizione all’elenco del patrocinio a spese dello Stato per l’area “Diritto Penale – Diritto Penale e Processuale Penale”;
3) qualora l’iscrizione a tale ultimo elenco sia effettuata in relazione alle aree “Diritto Penale e Processuale Minorile” e “Diritto Penale dell’Economia”, ciascuna di queste iscrizioni comporta l’obbligo di formazione, di competenza specifica, con l’acquisizione di 45 crediti formativi nel triennio;