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parere

Avvocato: iscrizione su portali per professionisti sui quali far incontrare clienti potenziali con avvocati e divieto di accaparramento di clientela

E’ stato chiesto a questo Consiglio se costituisca o meno violazione del divieto di accaparramento di clientela il fatto di iscriversi su portali per professionisti sui quali far incontrare clienti potenziali con avvocati.
Nella richiesta di parere viene poi precisato che per questo servizio i portali ricevono un compenso dall’avvocato e che tale compenso alcune volte viene corrisposto dall’avvocato solo se il cliente contatta quest’ultimo ed altre volte viene corrisposto per il fatto stesso di essere inserito (l’avvocato) nel portale.
Per rispondere alla richiesta di parere occorre prendere le mosse dall’art. 37 del CDF che, per quanto qui interessa, esprime due diversi divieti:
– al primo comma vieta all’avvocato di acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o di procacciatori o comunque in modo non corretto o indecoroso;
– al secondo comma vieta all’avvocato di offrire o corrispondere provvigioni o compensi, anche a terzi, come corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di incarichi professionali.
Si tratta di illeciti diversi.
Nel primo caso si prescinde dal pagamento di un corrispettivo al terzo e il fatto stesso di ricevere incarichi tramite agenzie comporta la violazione deontologica (CNF 12.9.2018 n. 104).
Nel secondo caso l’avvocato paga un compenso a terzi per avere il contatto con il cliente o l’incarico professionale.
Gli illeciti sono di pericolo e non di danno, “in ragione della idoneità della condotta a turbare la corretta concorrenza tra professionisti” (Cass. Sez. Un. 11.1.2005 n. 309).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, occorre verificare se la condotta dell’avvocato che si iscriva a un portale telematico – che consenta l’incontro tra lo stesso e potenziali clienti, dietro pagamento di un compenso – possa costituire o meno illecito accaparramento di clientela.
E’ pacifico che per avere l’intromissione illecita di un’agenzia nel rapporto tra avvocato e cliente è necessario che la prima svolga nei confronti del secondo non una mera attività pubblicitaria, che di per sé è lecita e consentita, ma anche una concreta attività di messa in contatto con il potenziale cliente.
In altre parole, il presente parere conduce ad affrontare la distinzione tra sito internet, che è uno spazio web con finalità informativa e nel quale possono essere raccolti e ordinati, anche da terzi, i nominativi di varie categorie professionali con indicazione dei rispettivi recapiti onde poter essere contattati da potenziali clienti che visitino quelle pagine, e portale, che invece ha una diversa funzione.
Mentre infatti il sito internet svolge una mera funzione informativa attraverso la pubblicazione di una o più pagine su uno spazio web di cui il titolare del sito si è assicurato la disponibilità, il portale invece raccoglie ed eroga una serie di servizi in un’unica struttura rendendoli disponibili all’utenza dei servizi stessi.
Un esempio evidente di portale e del suo funzionamento è quello delle vendite pubbliche, ex artt. 161 ter e 161 quater disp. att. c.p.c., istituito con D.M. 26.2.2015 n. 32.
All’art. 2 lett. o) di quest’ultima norma il portale è così definito: “Il sistema telematico predisposto dal gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero; i servizi del portale sono erogati in conformità ai protocolli di comunicazione crittografica SSL/TLS (Secure Sockets Layer e Transport Layer Security); il portale deve essere munito di un valido certificato di autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o da un certificatore riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati di autenticazione per protocolli SSL/TLS”.
E’ allora evidente che il portale non si limiti solitamente a dare una mera informazione pubblicitaria, ma sia una piattaforma informatica – a cui si possa accedere o liberamente o tramite controlli preventivi – che abbia la funzione di erogare un servizio.
Spesso vengono definiti impropriamente portali semplici siti organizzati da imprese terze che hanno solo la funzione di pubblicizzare i singoli professionisti che si rivolgono al sito, limitandosi a pubblicare i nominativi, i recapiti e le specializzazioni. In questi casi il rapporto che possa nascere con potenziali clienti è solo la conseguenza della pubblicità e non di un’attività o di un servizio ulteriore.
In altri casi invece siamo di fronte a veri e propri portali che, accanto alla funzione informativa, facilitano con un’attività ulteriore l’incontro tra avvocato e cliente: o raccogliendo casi di clienti e proponendoli ai singoli avvocati, o facendo registrare i clienti che visitino il portale indirizzando loro gli avvocati che l’amministratore del portale ritiene “più appropriati” al loro caso, o infine creando luoghi informatici di incontri, anche tramite social, per favorire in ogni modo il contatto professionale.
Nella prima ipotesi, anche se l’avvocato paga una somma (es. un abbonamento), non siamo di fronte a un accaparramento di clientela ma si rientra nel concetto di pubblicità informativa che è sempre lecita, a parte i limiti deontologici.
Nella seconda ipotesi invece, specialmente quando l’avvocato paga (o è disposto a pagare) l’amministratore del portale per avergli presentato un cliente o fatto conseguire un incarico, si è invece nell’ipotesi dell’accaparramento illecito di clientela.