Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: l’apertura e la gestione di un sito internet a carattere scientifico, anche se in materie giuridiche, attiene alla sfera dell’attività privata dell’avvocato e costituisce materia disciplinata solo indirettamente dal codice deontologico forense (c.d.f.). Con riferimento ai contenuti del sito sarà necessario tenere presente quanto stabilito dall’art. 9, comma II, del codice deontologico forense (“c.d.f.”) con riferimento ai doveri dell’avvocato per l’attività che esula da quella professionale e dagli artt. 17 e 35 dello stesso c.d.f. qualora i contenuti del sito facessero in qualunque modo riferimento all’attività del professionista.

È stato chiesto un parere in merito alla possibilità per l’Avvocato di aprire un sito internet avente contenuti di natura scientifica in materia giuridica

 

Risposta al quesito

1. Il quesito attiene alla conformità al codice deontologico (“c.d.f.”) di un sito internet di carattere scientifico (appaltilegali.it);

 

2. Dalla bozza della pagina del sito inviata si evince che “il sito vuole rappresentare uno spazio di confronto, ricerca e riflessione nei seguenti settori: contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza, diritto dell’edilizia e dell’urbanistica, diritto sanitario e farmaceutico, diritto amministrativo, diritto della concorrenza, diritto dell’ambiente, diritto agrario e forestale, diritto d’autore, diritto costituzionale italiano e comparato, diritto internazionale privato, diritto industriale, e-commerce, diritto di famiglia, diritti reali, fondi strumentali. Ciò attraverso l’organizzazione di eventi, corsi di formazione, dando atto della giurisprudenza su singole questioni nell’ottica di un continuo aggiornamento”.

 

3. Già nel 2005 il Consiglio Nazionale Forense, con parere del 27 aprile 2005, n. 35 (rel. Bonzo), sotto il vigore del precedente codice deontologico, in risposta ad un quesito riguardante la possibilità per un avvocato di realizzare un sito internet a carattere informativo (materia non giuridica), dichiarava di non avere alcuna legittimazione a estendere la propria cognizione alla vita privata del professionista e richiedeva soltanto che le iniziative scientifiche, para-scientifiche o informative rispettassero le forti limitazioni allora vigenti.

L’apertura e la gestione di un sito internet a carattere scientifico, anche se in materie giuridiche, attiene quindi alla sfera dell’attività privata dell’avvocato e costituisce materia disciplinata solo indirettamente dal codice deontologico forense (c.d.f.). Con riferimento ai contenuti del sito occorre infatti che la Collega richiedente tenga presente quanto stabilito dall’art. 9, comma II, del codice deontologico forense (“c.d.f.”) con riferimento ai doveri dell’avvocato per l’attività che esula da quella professionale e dagli artt. 17 e 35 dello stesso c.d.f. qualora i contenuti del sito facessero in qualunque modo riferimento all’attività professionale della Collega richiedente.

 

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Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.