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parere

Avvocato: l’avvocato che abbia assistito entrambe le parti nel procedimento di divorzio congiunto, non può assistere una di esse nelle successive controversie tra loro

E’ stato richiesto a questo Consiglio dell’Ordine un parere relativamente al caso in cui l’ex marito – che sia già stato assistito insieme alla moglie nel procedimento di divorzio congiunto – si rivolga al medesimo professionista, chiedendo di rappresentarlo nel procedimento di modifica degli accordi relativi all’assegno divorzile a favore dell’altro coniuge.

La norma chiarificatrice è costituita dall’art. 68 del codice deontologico forense, il quale testualmente, prevede che:

1. L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

4. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.

5. L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.

6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.

Risulta evidente dalla disposizione del comma 4 dell’art. 68 che, nel campo delle controversie familiari, l’Avvocato che abbia assistito entrambi i coniugi deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.

Pertanto l’unica attività consentita potrà essere quella di cercare una soluzione conciliativa per depositare delle modifiche al divorzio congiunte, ma non quella di agire in giudizio.