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parere

Avvocato: l’avvocato che decide di deporre come testimone riguardo a fatti appresi nell’esercizio dell’attività professionale e relativi al mandato ricevuto, deve rinunciare al solo mandato attinente la testimonianza e non anche ai mandati estranei alla vicenda oggetto della testimonianza

È stato chiesto parere riguardo all’obbligo o meno dell’avvocato di rinunciare al mandato conferito dal cliente qualora intenda deporre come testimone in ordine a fatti avvenuti in sua presenza nell’esercizio della propria attività professionale, fatti per i quali la controparte ha proposto denuncia querela; in particolare se la rinuncia debba riguardare solo il mandato attinente la testimonianza ovvero anche i mandati conferiti dal medesimo cliente ma per controversie estranee alla vicenda oggetto di deposizione.

Occorre prima di tutto premettere che questo Consiglio, nel dare il presente parere, non si occuperà del fatto se possa o meno applicarsi l’art. 200/1 lett. b) cpp, che riconosce all’avvocato la facoltà di astenersi dal deporre e di invocare il segreto professionale e cioè della distinzione tra conoscenza di fatti riservati per motivi professionali e conoscenza occasionale.

Ciò perché nella richiesta di parere si dà per scontato che si sia scelto di testimoniare.

Ciò posto, l’art. 51 del Codice Deontologico Forense prevede l’obbligo generale di astenersi dal deporre, sia come persona informata sui fatti che come testimone, salvo casi eccezionali, su fatti appresi nell’esercizio della attività professionale come è il caso di specie.

La ratio della norma che prevede “l’obbligo per l’avvocato di astenersi, per quanto possibile, dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto (art. 58 cdf) si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell’attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale”. (CNF 8.10.2013 n. 172).

Qualora l’avvocato decida di testimoniare, allora ex art. 51/3 CDF non potrà assumere il mandato e, se già assunto, dovrà rinunciarvi.

Questo obbligo di non assumere e di rinunciare al mandato riguarda solo quello attinente alla testimonianza e non altri mandati conferiti dal medesimo cliente ma estranei alla vicenda oggetto di deposizione (CNF, sentenza citata).

Ci corre l’obbligo infine di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense il “potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” (art 50 L.247/2012) e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quale esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione dei comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio anche per quanto riguarda l’elemento soggettivo.