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Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: la gestione di un deposito fiduciario

Viene richiesto un parere riguardo il caso di un collega che ha ricevuto in deposito fiduciario un assegno circolare di Euro 20.000,00 da due parti e che, a seguito di contrasti tra loro sorti, è stato diffidato da un altro collega alla restituzione del titolo.

Si chiede quindi se in questa vicenda possono esserci responsabilità di carattere deontologico.

Al tal riguardo preme precisare che la questione oggetto del parere coinvolge essenzialmente aspetti civilistici nei quali questo Consiglio non può entrare: pertanto, il presente parere si limiterà a trattare, in via generale, gli aspetti deontologici ricavabili dalla vicenda.

Occorre richiamare l’art. 30 CDF che tratta della gestione del denaro altrui da parte dell’avvocato prevedendo una serie di obblighi di carattere generale:

– la diligenza nella gestione del denaro;

– il non trattenimento del denaro stesso oltre il tempo strettamente necessario;

– il divieto di gestire denaro che non sia riferibile a clienti.

Nel caso di deposito fiduciario inoltre l’avvocato, come prevede il quarto comma della norma citata, deve, contestualmente, alla costituzione del deposito stesso ottenere dai depositanti istruzioni scritte e successivamente attenervisi.

Quest’ultima disposizione è sanzionata gravemente essendo prevista, infatti, la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale.

In altre parole, la norma deontologica impone all’avvocato, di accettare un deposito fiduciario, solo se contestualmente i depositanti gli diano istruzioni scritte in modo che l’avvocato depositario debba attenervisi. La norma tende ad evitare che gli avvocati che ricevano somme o titoli in deposito, possano utilizzarli a loro discrezione e senza incorrere in possibili violazioni di eccesso di mandato.

Qualora l’avvocato non abbia contestualmente alla costituzione del deposito ricevuto istruzioni scritte dai depositanti, ferma a quel punto la consumata violazione deontologica, per evitare ulteriori comportamenti scorretti, ad avviso di questo Consiglio pare opportuno che si attivi quanto prima per restituire ai depositanti quanto ricevuto in deposito o, in caso di loro rifiuto o di mancato accordo tra le parti, di formalizzare nei modi di legge questa sua volontà.

Ci corre l’obbligo infine di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense il “potere disciplinare

appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” (art 50 L.247/2012) e dunque non rientra

più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quale esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– si ricorda che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione dei comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio anche per quanto riguarda l’elemento soggettivo.