Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: la mansione di coordinatore, con contratto di formazione professionale, presso un’agenzia formativa accreditata a livello regionale, costituita in forma di s.r.l., è incompatibile con lo svolgimento della professione di avvocato

È stato richiesto parere in merito alla sussistenza di eventuali profili di incompatibilità fra il mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati e l’eventuale carica di coordinatore dell’agenzia formativa, accreditata a livello regionale e costituita in forma di società commerciale, quale lavoratore subordinato con contratto di formazione professionale; l’agenzia formativa in questione, seppure accreditata presso vari enti ed istituzioni pubbliche, è una società a responsabilità limitata a capitale privato.

Costituisce dunque il riferimento per la disciplina della situazione più sopra descritta l’art. 18 lett. d) della Legge Professionale il quale stabilisce che la professione di Avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato.

Né è dato ricomprendere in qualche modo l’attività sopra descritta nel novero delle eccezioni all’incompatibilità conseguente ad attività di lavoro subordinato previste nel successivo art. 19, posto che, aldilà della tipologia (che sarebbe molto difficile inquadrare nell’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche), il datore di lavoro di certo non potrebbe identificarsi né in una università, né in una scuola secondaria pubblica, né in una scuola secondaria privata parificata, né in un ente o consorzio pubblico, né infine in una società a capitale interamente pubblico.

Ne discende che pertanto la paventata incompatibilità senz’altro sussisterebbe.

Si confida di avere fornito gli strumenti per una prudente valutazione anche in merito alle condotte deontologicamente corrette da tenersi nella situazione descritta.

Si ricorda peraltro che i pareri e le opinioni espresse da questo COA in nessun modo possono condizionare od orientare le valutazioni che la Legge Professionale riserva in via esclusiva al Consiglio Distrettuale di Disciplina di cui agli artt. 50 e segg.