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parere

Avvocato: la qualifica di socio accomandatario è incompatibile con la professione di avvocato; il servizio PEC messo a disposizione dell’Ordine ai propri iscritti viene meno in caso di cancellazione dall’albo

È stato chiesto parere riguardo alla compatibilità tra la professione di avvocato e la qualifica di socio accomandatario di una società che ha per oggetto sociale l’attività di mediazione immobiliare; in particolare se l’avvocato può restare iscritto all’albo degli avvocati nonostante la qualifica di socio accomandatario, pur non esercitando la professione; ed in caso di risposta positiva, se comunque sia dovuta una forma di contribuzione alla Cassa Forense; infine, se può comunque conservare la PEC rilasciatagli quale iscritto all’albo.

L’art. 18 della Legge Professionale, lettera c), afferma l’incompatibilità della professione di avvocato con l’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile di una società esercente attività di impresa commerciale.

Nella società in accomandita semplice il socio accomandatario risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2313 cc) e la società ha obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Pertanto, già di per sé, l’assunzione della qualifica di socio accomandatario è incompatibile con l’esercizio dell’attività professionale forense e quindi con l’iscrizione all’albo (CNF 16.1.2008 n. 3).

L’attività di intermediazione immobiliare è pacificamente attività commerciale (ex pluribus Trib. Roma, Sez. X, 23.1.2017 n. 1114) e quindi l’incompatibilità sussiste.

Ad abundantiam, va ricordato che già nella vigenza della precedente legge professionale si era ritenuto che anche la semplice iscrizione nel ruolo agenti e mediatori era incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato (Cass. Sez. Un., 17.11.2005 n. 23239).

Per quanto riguarda il mantenimento dell’iscrizione all’albo con il contemporaneo mancato esercizio della professione, cosa questa come detto comunque non consentita, detta situazione peraltro cozzerebbe con il disposto dell’art. 21 della Legge professionale che non consente agli avvocati la permanenza della iscrizione all’albo senza l’esercizio effettivo della professione.

Non si risponde alla seconda domanda in quanto assorbita dalla prima risposta.

Per quanto riguarda infine l’indirizzo PEC si fa presente che questo Ordine è proprietario del dominio “avvocatifirenze.it” sul cui dominio sono state rilasciate agli iscritti che ne abbiano fatto richiesta le caselle di posta elettronica certificata. Poiché l’iscrizione all’albo è il presupposto necessario per l’utilizzazione il servizio PEC messo a disposizione dell’Ordine, in caso di cancellazione l’iscritto perderà l’uso di questo servizio.