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parere

Avvocato: la rinuncia al mandato, limiti e obblighi nei giudizi pendenti

E’ stato richiesto a questo Consiglio se un avvocato che abbia rinunciato a tutti i mandati debba comunque continuare ad assistere il cliente nei giudizi pendenti qualora questi non abbia provveduto a designare nuovo difensore.

L’art. 32 del CDF disciplina i comportamenti che l’avvocato deve tenere in conseguenza della propria rinuncia al mandato.

Nello specifico la norma dispone che l’avvocato dopo la rinuncia al mandato e la sua comunicazione al cliente, non sia responsabile della mancata assistenza del cliente qualora questo non nomini in tempi ragionevoli un sostituto, conservando però l’obbligo di informare il cliente delle comunicazioni e delle notificazioni che dovessero pervenirgli.

Pertanto si ritiene che dopo aver rinunciato al mandato nelle forme previste dalla legge processuale e dopo aver comunicato al cliente la rinuncia invitandolo, in un congruo termine, a nominare nuovo difensore, in caso di inerzia del cliente l’avvocato rinunciante non abbia più alcun obbligo di fornire le proprie prestazioni professionali, ma solo quello di dare notizia al cliente di comunicazioni e di notificazioni che dovesse ricevere.

In tal senso si è del resto espressa anche la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13858/2013.

Si informa che ai sensi dell’art. 50 L. n. 247/2012 il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense e che dunque non rientra più tra le prerogative del Consiglio dell’Ordine. Ne consegue che il presente parere viene rilasciato in termini generali senza che possa assumere alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante nell’ambito di eventuali procedimenti disciplinari.